Le ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti e loro presupposti

L’esercizio del potere di emanare ordinanze “contingibili ed urgenti”, attribuito al Sindaco di un Comune, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’Ordinamento (Cons. Stato, Sez. V, 4.2.1998, n.125).

Occorre, inoltre, che sussista e sia indicata nel provvedimento impugnato una situazione di pericolo quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui l’Amministrazione non intervenga prontamente.

Il legittimo esercizio del potere di adottare da parte del Sindaco, sulla base degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., ordinanze di necessità volta a volta finalizzate alla salvaguardia di rilevanti interessi pubblici legati all’igiene ed alla sicurezza della collettività, è subordinato, pertanto, alla presenza dei seguenti rigorosi presupposti :

  1. a) dalla straordinarietà (intesa come difetto di tipici e nominati atti preordinati, anche in contesti necessitati, alla gestione degli interessi coinvolti);
  2. b) dell’urgenza (intesa come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l’azione amministrativa, con il ricorso alle ordinarie tempistiche);
  3. c) dell’imprevedibilità delle situazioni di pericolo;
  4. d) della contingibilità (che connota l’urgente necessità quale accidentale, provvisoria ed improvvisa.

Il difetto dell’uno o dell’altro di tali requisiti appare idoneo a compromettere (anche in relazione alla normale distribuzione delle attribuzioni competenziali) il superiore principio di legalità dell’azione amministrativa (art. 1 l. n. 241/1990), prefigurando l’uso sviato di poteri per definizione extra ordinem e, come tali, assoggettati ad un rigoroso e stretto scrutinio di necessità.

(TAR Salerno 21.8.2017 n. 1304)

Diversamente, in presenza di una situazione di irregolarità l’Amministrazione è tenuta sì ad intervenire, ma, a tal fine dovrà utilizzare poteri ordinari e tipici per far fronte a tali necessità (Cons. Stato, Sez. V, 9.10.2002, n.5423; Corte giust. amm. 9.10.2002, n. 582; Cons.Stato, Sez. V, 4.2.1998, n.125; Cons.Stato, Sez. V, 2.4.2001, n. 1904; T.A.R. Liguria, Sez. II, 5.11.2002, n. 1077; T.A.R. Lazio, Sez. II, 26.6.2002, n.5904; T.A.R., Liguria, Genova, Sez. I, 29.9.2000, ord. n.910; T.A.R. Emilia Romagna, Sez. di Parma, 10.1.2003, n.1).

Pertanto, è da escludere la possibilità di emettere ordinanza contingibile ed urgente ogniqualvolta il provvedimento, in relazione al suo scopo, debba necessariamente rivestire il carattere di continuità e stabilità di effetti, eccedendo le finalità del momento, ed appaia destinato a spiegare indefinitamente i suoi effetti (Cons. Stato, Sez.V, 29.4.1991, n.700, in Cons. Stato, 1991, I, 741; in Foro Amm., 1991, 1163; in Riv. Amm., 1991, 130; conf. Cons. Stato, Sez. V, 14.4.1997, n.351; Cons. Giust. Amm. 30.4.1997, n.39; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4.10.1991, n.1227, in T.A.R., 1991, I, 4254; di recente T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.6.1997, n. 672).